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Sez. 2, Sentenza n. 7273 del 12/05/2003 (Rv. 562934 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE | Per i danni arrecati a terzi - Eccezioni alla regola della responsabilità esclusiva dell'appaltatore - Casi - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562934-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE

In tema di appalto, il principio secondo cui l'appaltatore esplica l'attività contrattualmente prevista in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato, implica anche che, di regola, egli solo debba ritenersi responsabile dei danni cagionati a terzi dall'esecuzione dell'opera. Il committente, tuttavia, può essere corresponsabile eccezionalmente dei suddetti danni quando si ravvisino, a suo carico, specifiche violazioni del principio del "neminem laedere" riconducibili all'art. 2043 cod. civ. (e tale potrebbe essere il tralasciare ogni sorveglianza nella fase esecutiva nell'esercizio del potere di cui all'art. 1662 cod. civ.), ovvero quando l'evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di "culpa in eligendo" per essere stata affidata l'opera ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente, o ancora quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordine del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come "nudus minister" di questi, o infine quando il committente si sia di fatto ingerito con singole e specifiche direttive nella esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto. (Nella specie la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto il committente corresponsabile dei danni cagionati a terzi dall'opera appaltata, a causa del suo omesso controllo sui tempi di realizzazione e dell'accordo tra le parti nelle scelte tecniche ed operative nell'esecuzione dei lavori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)