Sez. 2, Sentenza n. 15232 del 20/07/2005 (Rv. 582737 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE | Assunzione da parte del committente del rischio derivante dai vizi dell'opera - Necessità di una espressa pattuizione - Esclusione - Deducibilità dal comportamento concludente delle parti - Ammissibilità - Fattispecie.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE
Nel contratto di appalto, l'esenzione dell'appaltatore dalla responsabilità per i difetti dell'opera, con conseguente assunzione del relativo rischio sul committente, in deroga alla regola generale in base alla quale tale rischio grava sull'appaltatore, non deve derivare necessariamente da un'espressa pattuizione in tal senso, ma può ricavarsi anche, implicitamente o indirettamente, da comportamenti concludenti delle parti contrattuali (nella specie, dal fatto che, a fronte della posizione dell'appaltatore chiaramente diretta a rappresentare al committente la non condivisione delle istruzioni da questi impartite, perché contrarie alle regole dell'arte, esse erano state ribadite dal committente, il quale, in virtù della sua esperienza professionale, aveva avuto piena consapevolezza del rischio in tal modo da lui assunto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1667
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)