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Sez. 5, Sentenza n. 16459 del 05/08/2016 (Rv. 640656 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE | IVA conseguente all'importazione - Accertamento e riscossione - Competenza dell'Agenzia delle Entrate - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640656-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE

In tema d'IVA, l'Agenzia delle Entrate è competente all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta conseguente all'importazione se, precedendo l'immissione in libera pratica quella in consumo con certo intervallo temporale, sia assolta al momento dell'estrazione della merce dal deposito fiscale mediante il meccanismo contabile del "reverse charge", atteso che non si tratta, secondo la normativa dell'Unione europea, di un'obbligazione doganale, restando la legittimazione attribuita, per economia di procedimento, all'autorità doganale solo ove l'immissione in libera pratica e quella al consumo coincidano al momento dell'importazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 34 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 63, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50 bis, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)