Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30538 del 20/12/2017 (Rv. 646992 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE | - IVA all'importazione - Accertamento e riscossione - Competenza dell'Agenzia delle entrate - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE
In tema di IVA all'importazione, la competenza all'accertamento e alla riscossione spetta all'Agenzia delle Entrate, qualora, precedendo l'immissione in libera pratica quella in consumo con un certo intervallo temporale, venga assolta al momento dell'estrazione della merce dal deposito fiscale, mediante il meccanismo contabile del "reverse charge", atteso che non si tratta, secondo la normativa dell'Unione europea, di un'obbligazione doganale, restando la legittimazione attribuita, per economia di procedimento, all'Autorità doganale solo ove l'immissione in libera pratica e quella al consumo coincidano al momento dell'importazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva affermato il difetto di competenza funzionale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo l'Agenzia delle dogane l'unico organo competente ad accertare e riscuotere l'IVA all'importazione, in un caso in cui l'Amministrazione finanziaria aveva proceduto al recupero a tassazione dell'IVA non pagata al momento dell'importazione, in ragione dell'illegittima utilizzazione di un deposito fiscale meramente virtuale).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 34 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 36 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1999 num. 331 art. 50 bis, Legge 29/10/1999 num. 427 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)