Sez. 1, Sentenza n. 8091 del 01/07/1992 (Rv. 477989 - 01)
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Sanzioni - Sanzioni pecuniarie - Violazioni dell'obbligo di versamento | Versamenti eseguiti da privati - Banca - Trasmissione in ritardo - Penale ex art. 12 legge n. 751 del 1976 - Applicabilità - Riscossione della medesima - Disciplina applicabile.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Sanzioni - Sanzioni pecuniarie - Violazioni dell'obbligo di versamento
La penalità prevista dall'art. 12 della legge 12 novembre 1976 n. 751, a carico della banca che trasmette in ritardo i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto eseguiti da privati, svolge una funzione al tempo stesso risarcitoria e sanzionatoria, nel senso che la somma che l'azienda di credito è tenuta a pagare alla Amministrazione delle Finanze, è destinata a risarcire il danno, oltre che costituire una sanzione, in quanto calcolata in misura non necessariamente corrispondente al pregiudizio arrecato, per cui non può essere equiparata alle pene amministrative disciplinate dalla legge 24 novembre 1981 n. 689. Ne consegue che la riscossione di tale penale resta regolata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge 12/11/1976 num. 751 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)