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Sez. 5, Sentenza n. 12759 del 02/09/2002 (Rv. 557223 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO | Versamenti eseguiti da Istituto di credito ad altro ufficio pubblico (Tesoreria Provinciale dello Stato) - Applicabilità della sanzione - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557223-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO

La penalità prevista dall'art. 12 della legge 12 novembre 1976 n. 751, a carico della banca che trasmette in ritardo i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto eseguiti da privati, svolge una funzione al tempo stesso risarcitoria e sanzionatoria. In ragione di tale seconda finalità, la stessa è irrogabile anche quando, in concreto, l'Amministrazione delle Finanze non abbia subito una perdita di disponibilità perché la somma è stata versata ad un ufficio pubblico (nella specie: alla Tesoreria Provinciale dello Stato), e - di conseguenza - l'Istituto di credito non abbia goduto di alcun vantaggio.

Riferimenti normativi: Legge 12/11/1976 num. 751 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)