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Sez. U, Sentenza n. 8637 del 03/10/1996 (Rv. 499878 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI | Contributo per il recupero della prima casa - Controversia relativa all'obbligo della P.A. di disporre il pagamento del contributo - Pretesa dell'aspirante al contributo fondata sull'avvenuto rilascio del "nulla osta" regionale all'operazione - Interesse legittimo - Configurabilità - Cognizione della controversia - Giudice amministrativo - Devoluzione.
Stato
decisa il 1996-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499878-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI

Con riguardo al contributo per il recupero della prima casa, accordato dall'art. 2 della legge n. 94 del 1982 e secondo le modalità stabilite dalla legge della Regione Toscana n. 26 del 1983, appartiene alla cognizione del giudice amministrativo la domanda con la quale l'aspirante al contributo chieda dichiararsi l'obbligo della P.A. di disporre il pagamento di quanto dovuto, ponendo a base della pretesa l'avvenuto rilascio del "nulla osta" regionale all'operazione e l'adempimento, da parte sua, della procedura prevista (presentazione della perizia giurata redatta dal direttore dei lavori). Tale domanda attiene, infatti, ad una posizione di mero interesse legittimo, dato che l'indicato "nulla osta" rappresenta soltanto atto iniziale ed interlocutorio del procedimento di concessione del contributo, inidoneo, come tale, a far sorgere l'obbligazione della P.A. all'erogazione del beneficio, la quale si perfeziona solo quando la Giunta regionale deliberi di far luogo all'erogazione del contributo.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Toscana 10/05/1983 num. 26 art. 30, Legge Reg. Toscana 10/05/1983 num. 26 art. 31, Legge 25/03/1982 num. 94 art. 2, Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)