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Sez. U, Sentenza n. 6139 del 01/06/1995 (Rv. 492612 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Legge Regione Emilia Romagna n. 26 del 1987 - Procedimento per la concessione di contributi per la costruzione di impianti di risalita di stazione sciistica - Controversia promossa dal richiedente prima del provvedimento di concessione del contributo - Situazione soggettiva di interesse legittimo - Giurisdizione del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1995-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492612-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di interventi finanziari a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche, la legge Reg. Emilia Romagna n. 26 del 1987 prevede un procedimento per la concessione dei contributi articolato in tre fasi: composizione del quadro organico degli interventi (sulla base delle domande presentate), concessione del contributo ed erogazione del medesimo. Pertanto, qualora la Giunta Regionale si sia limitata ad ammettere una società ad un contributo per una data somma, indicata nel quadro organico, ed abbia contestualmente rinviato espressamente la formale concessione del contributo alla "presentazione della documentazione e successivi accertamenti", il procedimento deve ritenersi ancora pendente nella prima fase, caratterizzata dal potere discrezionale della p.a., non essendo ancora stato emesso l'atto di concessione del finanziamento, costitutivo dell'obbligazione pecuniaria dell'amministrazione; con la conseguenza che la controversia, promossa nell'indicata fase, per il conseguimento del contributo appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, avendo ad oggetto interessi legittimi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge Reg. Emilia-Romagna 24/08/1987 num. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)