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Sez. 2, Sentenza n. 25305 del 16/10/2008 (Rv. 605263 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - AUTENTICAZIONE | Attestazione di conformità di una copia all'originale - Condizioni - Provenienza da soggetto autorizzato - Necessità - Ufficio amministrativo del Comune - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605263-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - AUTENTICAZIONE

L'attestazione di conformità all'originale della copia di una scrittura privata può essere idonea ad escludere l'efficacia del disconoscimento della controparte solo se la predetta attestazione provenga da uno dei soggetti a ciò espressamente autorizzati dalla legge, fra i quali non rientra l'ufficio amministrativo del Comune.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2714, Cod. Civ. art. 2715, Cod. Civ. art. 2717, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 7, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)