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Sez. 1, Sentenza n. 3757 del 15/03/2001 (Rv. 544787 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE | Procura conferita con scrittura privata autenticata - Regime previgente al D.Lgs. n. 267 del 2000 - Autenticazione ad opera del segretario comunale - Inidoneità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544787-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

Nel regime vigente anteriormente alla entrata in vigore del nuovo Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), i segretari comunali non potevano autenticare le procure a stare in giudizio, da chiunque rilasciate, né ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15 del 1968, non trattandosi di autenticazioni di sottoscrizioni relative ad istanze da produrre ad organi amministrativi, né ai sensi dell'art. 89 del R.D. n. 383 del 1934, non rientrando tali procure tra gli atti ed i contratti dei comuni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2703, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)