Sez. 3, Sentenza n. 4251 del 07/04/1992 (Rv. 476653 - 01)
Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Saggio degli interessi | Predeterminazione della misura degli interessi moratori - Diritto del creditore all'ulteriore risarcimento ex art. 1224 comma secondo cod. civ. - Esclusione - Limiti.
Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Saggio degli interessi
L'art. 1224 comma secondo cod. civ., il quale stabilisce, con riguardo alle obbligazioni pecuniarie, che se le parti predeterminano la misura degli interessi moratori non è dovuto al creditore l'ulteriore risarcimento, non preclude all'autonomia privata di stabilire che se il danno sia maggiore spetti al creditore anche l'ulteriore risarcimento, operando eventualmente di questo una liquidazione predeterminata mediante clausola penale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)