Sez. 2, Sentenza n. 13120 del 30/12/1997 (Rv. 511262 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO | Pattuizione di indennità in caso di mancanza del fatto promesso - Inadempimento del promittente - Necessità - Esclusione - Riduzione della somma - Potere del giudice - Insussistenza - Ragioni.
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO
Se le parti, secondo l'accertamento del giudice di merito, hanno convenuto un'indennità - che prescinde pertanto dall'inadempimento della parte all'obbligo assunto - nel caso il terzo non compia il fatto promesso da una di esse, non è applicabile l'art. 1384 cod. civ., norma eccezionale di deroga all'autonomia delle parti (art. 1322 cod. civ.), e perciò il giudice non può ridurre la somma predeterminata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1381, Cod. Civ. art. 1384, Preleggi art. 12, Preleggi art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)