Sez. U, Sentenza n. 11540 del 23/11/1993 (Rv. 484439 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Giornalista addetto al servizio stampa di un ente pubblico non economico (nella specie Ente Sviluppo Artigianato del Friuli Venezia Giulia) - Prestazioni - Rapporto di pubblico impiego - Configurabilità - Condizioni - Licenziamento - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici
Le prestazioni di giornalista addetto al servizio stampa di un ente pubblico non economico (nella specie, Ente Sviluppo Artigianato del Friuli Venezia Giulia) esulano dal contratto d'opera professionale, ed integrano un rapporto di pubblico impiego, qualora vengano svolte con continuità, vincolo di subordinazione e retribuzione determinata, nonché con stabile inserimento del giornalista medesimo nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica dell'ente (non avendo la sede editoriale o l'ufficio stampa un'autonoma struttura con connotati imprenditoriali) per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, mentre resta in proposito irrilevante che il rapporto sia a tempo determinato o riguardi un posto non contemplato in organico o sia disciplinato con riferimento alla contrattazione collettiva privatistica del lavoro giornalistico. Pertanto, la controversia relativa a tale rapporto - promossa dal giornalista per conseguire l'annullamento del licenziamento, con la reintegrazione ed il risarcimento del danno (anche per l'inadempimento dell'obbligo contributivo), nonché differenze retributive con interessi e rivalutazione monetaria - è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)