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Sez. U, Sentenza n. 3322 del 22/03/1995 (Rv. 491339 - 01)

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI | Attività imprenditoriali di un ente pubblico non economico - Natura pubblicistica ovvero privatistica - Condizioni rispettive - Rapporto di lavoro con i dipendenti - Natura conseguente - Disciplina del rapporto derivante da contratto collettivo di diritto privato - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491339-01

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI

L'attività imprenditoriale svolta da un ente pubblico non economico conserva (a prescindere dalla sussistenza, o meno, di finalità speculative) la natura pubblicistica quando si svolge nell'ambito dell'organizzazione tipica e fondamentale dell'ente con gli strumenti propri dell'azione amministrativa, mentre acquista natura privatistica nel caso in cui l'ente, per il suo esercizio, si avvalga di un'organizzazione distinta e separata dalla struttura pubblicistica, dotata di autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale; correlativamente il rapporto di lavoro con i dipendenti ha natura pubblicistica o privatistica a seconda che si svolga in funzione di un'attività dell'una o dell'altra natura, essendo del tutto indifferente, al fine di valutare la natura pubblica del rapporto di lavoro, la circostanza che esso sia disciplinato da contratti collettivi di diritto privato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)