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Sez. 3, Sentenza n. 1943 del 24/02/1987 (Rv. 451255 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO - FATTO GENERATORE - INCIDENZA SU DISTINTI INTERESSI - CONCORSO DI FATTI ILLECITI - EFFETTI - APPLICABILITÀ A CIASCUN ILLECITO DEL REGIME DI PRESCRIZIONE SUO PROPRIO - FATTISPECIE IN TEMA DI INCIDENTE STRADALE DA CUI SIANO DERIVATE LA MORTE DI UNA PERSONA E LESIONI PERSONALI GRAVISSIME PER UN'ALTRA.*
Stato
decisa il 1987-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451255-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO - FATTO GENERATORE - INCIDENZA SU DISTINTI INTERESSI - CONCORSO DI FATTI ILLECITI - EFFETTI - APPLICABILITÀ A CIASCUN ILLECITO DEL REGIME DI PRESCRIZIONE SUO PROPRIO - FATTISPECIE IN TEMA DI INCIDENTE STRADALE DA CUI SIANO DERIVATE LA MORTE DI UNA PERSONA E LESIONI PERSONALI GRAVISSIME PER UN'ALTRA.*

Quando da un medesimo comportamento derivi pregiudizio a distinti interessi protetti come diritti, si ha concorso di fatti giuridici illeciti, aventi una propria autonomia, perché il fatto generatore dell'Obbligo al risarcimento non è costituito dal solo comportamento (Azione od omissione) dell'agente, bensì dallo insieme del comportamento (doloso o colposo) e dal conseguente evento dannoso, cosicché per ciascun distinto illecito va applicato il regime di prescrizione per esso vigente. (nella specie, in base all'enunciato principio la S. C. ha annullato la decisione del merito che con riguardo ad un incidente stradale da cui erano derivate la morte di una persona e lesioni gravissime per un'altra, aveva affermato che il termine per la prescrizione del diritto di quest'ultima al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni colpose decorreva non dalla data del decreto con il quale era stata concessa l'amnistia bensì dal momento in cui era divenuta irrevocabile la sentenza che aveva pronunciato sull'omicidio colposo della prima). (V 3245/73, mass n 367088; (Conf 1436/65, mass n 312719).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)