Sez. 3, Sentenza n. 1436 del 12/07/1965 (Rv. 312719 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO - FATTO GENERATORE - INCIDENZA SU DISTINTI INTERESSI - CONCORSO DI FATTI ILLECITI - EFFETTI.*
RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO - FATTO GENERATORE - INCIDENZA SU DISTINTI INTERESSI - CONCORSO DI FATTI ILLECITI - EFFETTI.*
Per fatto generatore dell'Obbligo del risarcimento deve intendersi non il semplice comportamento (Azione od omissione) dell'agente, bensi l'evento lesivo nel suo complesso, comprensivo del comportamento (doloso o colposo) e del verificarsi del danno. Deve percio ritenersi che, quando da uno stesso fatto materiale, derivi pregiudizio a distinti interessi protetti dai diritti, si ha concorso di fatti giuridici illeciti, aventi una propria autonomia con riguardo ai singoli eventi che li qualificano. (applicazione al fine di ritenere che i danni derivanti da un incidente stradale, costituiti dalla parte di una persona, da lesioni riportate da altri e da danni alle cose risentiti da altro soggetto, devono essere considerati distintamente, ai fini della prescrizione dei relativi diritti al risarcimento, essendo ognuno di questi soggetto ad estinguersi per prescrizione in modo del tutto autonomo). (V. 2544/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)