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Sez. L, Sentenza n. 4702 del 10/03/2016 (Rv. 639159 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE | Autorizzazione del giudice ex art. 420 c.p.c. - Forma - Implicita - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639159-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE

Nel rito del lavoro, l'autorizzazione alla "emendatio libelli", prevista dall'art. 420 c.p.c. può essere data dal giudice anche in forma implicita consentendo la formulazione, in sede di conclusioni, della domanda modificata, esaminandola e decidendola nel merito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto pertanto la sussistenza di un'implicita autorizzazione alla modificazione della domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2087 c.c., atteso che il giudice di primo grado, all'esito di c.t.u., aveva considerato anche le patologie insorte successivamente al deposito dell'atto introduttivo, in quanto derivanti in via concausale e indiretta dall'esposizione patogena originaria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)