diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 12539 del 22/09/2000 (Rv. 540367 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE | Autorizzazione del giudice ex art. 420 cod. proc. civ. - Forma - Implicita - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540367-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE

Nel rito del lavoro, l'autorizzazione alla modifica della domanda, prevista dall'art. 420 cod. proc. civ., può essere data dal giudice anche in forma implicita e, cioè, risultare da un atto quale l'ordinanza con cui il giudice, nel disporre il mutamento del rito, accorda alle parti termine per l'integrazione degli atti introduttivi, oppure dal concreto esame e dalla decisione nel merito della domanda modificata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)