Sez. 5, Sentenza n. 15857 del 28/07/2005 (Rv. 584946 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Presupposti - Esclusioni - Strutture produttive di rifiuti speciali - Individuazione nell'ambito di esse, in relazione a determinate attività , di superfici soggette alla tassa - Potere del Comune ex art. 62, comma terzo, del d.lgs. n. 507 del 1993 - Sussistenza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche nelle strutture in cui vengono normalmente prodotti rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili, il Comune, in base all'art. 62, comma terzo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha il potere d'individuare, in relazione a determinate attività (nella specie, commercio di materiali ferrosi), superfici in cui vengono invece prodotti rifiuti ordinari, soggette quindi alla tassa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)