Sez. U, Sentenza n. 7581 del 30/03/2009 (Rv. 607450 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Art. 62, terzo comma, del d.lgs. n. 507 del 1993 - Superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali, tossici o nocivi - Assoggettamento a tassazione con percentuale di riduzione - Condizioni - Indicazione di un limite quantitativo di riduzione applicabile a tutte le attività - Sufficienza - Esclusione - Specificazione delle categorie di attività assimilabili a quelle produttive di rifiuti ordinari - Necessità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la facoltà, riconosciuta ai Comuni dall'art. 62, terzo comma, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, di individuare, ai fini della determinazione della superficie non tassabile, categorie di attività produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, non è correttamente esercitata ove il regolamento comunale si limiti a prevedere un limite quantitativo di riduzione applicabile indistintamente a tutte le attività produttive, occorrendo invece la specificazione delle categorie di attività produttive dei predetti rifiuti (le cui superfici sono altrimenti esenti da tassazione) assimilabili a quelle produttive di rifiuti ordinari.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)