Sez. 3, Sentenza n. 55511 del 19/09/2017 Cc. (dep. 13/12/2017) Rv. 272066 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione del procedimento con messa alla prova - Idoneità del programma di trattamento - Valutazione della congruità della durata e della intensità del lavoro di pubblica utilità - Necessità - Criteri.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
Ai fini della valutazione di idoneità del programma di trattamento per la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, nella valutazione dell'idoneità del programma di trattamento presentato dal richiedente, è tenuto a compiere un vaglio di congruità sulla durata complessiva e sulla intensità del lavoro di pubblica utilità cui è subordinata la concessione, applicando in via analogica gli indici di cui all'art. 133 cod. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 reiterazione 0464 quater, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)