Sez. 6, Sentenza n. 44646 del 01/10/2019 Cc. (dep. 31/10/2019) Rv. 277216 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione del procedimento con messa alla prova - Idoneità del programma di trattamento - Valutazione della congruità della durata e della intensità del lavoro di pubblica utilità - Criterio previsto dall'art. 54 d.lgs. n.274 del 2000 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
In tema di messa alla prova, il giudice deve valutare l'adeguatezza della durata del lavoro di pubblica utilità stabilita nel programma trattamentale alla luce dei canoni di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto delle esigenze lavorative e familiari dell'imputato, non essendo legittima la determinazione della durata applicando il canone di equipollenza tra un giorno di lavoro sostitutivo e due ore lavorative prevista dall'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza con la quale il giudice, a fronte della previsione contenuta nel programma trattamentale che indicava lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per sei ore settimanali concentrate nella giornata del venerdì, aveva autonomamente determinato la durata della prestazione in 180 giorni che, ragguagliati secondo il parametro dell'art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000, comportavano lo svolgimento di 360 ore di lavoro, in tal modo imponendo una prestazione ben superiore a quella indicata dall'UEPE).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)