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Sez. 3, Sentenza n. 5172 del 22/09/1981 (Rv. 415969 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ADEMPIMENTO DOPO LA DOMANDA - DIVIETO - PRESUPPOSTO - FONDATEZZA DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - CONSEGUENZE - MANCATO ACCOGLIMENTO DI DETTA DOMANDA - DIVIETO EX ART. 1453, COMMA TERZO, COD. CIV. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415969-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ADEMPIMENTO DOPO LA DOMANDA - DIVIETO - PRESUPPOSTO - FONDATEZZA DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - CONSEGUENZE - MANCATO ACCOGLIMENTO DI DETTA DOMANDA - DIVIETO EX ART. 1453, COMMA TERZO, COD. CIV. - INSUSSISTENZA.*

Il divieto imposto dall'art. 1453 comma terzo cod. civ. alla parte inadempiente di adempiere la propria obbligazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione presuppone che questa ultima sia fondata. Tale divieto non sussiste, pertanto, qualora la domanda di risoluzione non sia stata accolta, dato che il rigetto di essa lascia in vita il vincolo contrattuale e fa sorgere lo interesse all'esecuzione della prestazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)