Sez. U, Sentenza n. 10086 del 13/07/1998 Ud. (dep. 24/09/1998) Rv. 211193 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO | Giudizio di cassazione - Applicazione della normativa transitoria di cui all'art. 6 l. n. 267 del 1997 - Annullamento con rinvio per la rinnovazione del dibattimento in relazione alle dichiarazioni accusatorie non confermate - Estensibilità degli effetti favorevoli dell'impugnazione anche al coimputato dello stesso reato - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO
Allorché la Corte di cassazione annulli con rinvio, in applicazione della normativa transitoria di cui all'art. 6 della legge 7 agosto 1997 n. 267, una sentenza in relazione alla quale il ricorrente abbia lamentato l'utilizzazione di dichiarazioni accusatorie non confermate in dibattimento, l'annullamento deve essere pronunciato anche a favore del coimputato degli stessi fatti non ricorrente, qualora egli possa fruire degli effetti estensivi conseguenti all'accoglimento dell'impugnazione nella parte in cui sono contestate l'utilizzazione e la valutazione della prova acquisita nella fase delle indagini preliminari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)