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Sez. 5, Sentenza n. 7557 del 23/03/1999 Ud. (dep. 11/06/1999) Rv. 213784 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO | Situazioni non strettamente personali rispetto all'appellante - Formula assolutoria adoperata - Non aver commesso il fatto - Indagine, in sede di legittimità, sui reali motivi di assoluzione come risultanti dal testo della sentenza - Eventuale applicazione dell'effetto estensivo -Poteri della Cassazione - Annullamento senza rinvio.
Stato
decisa il 1999-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213784-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO

In tema di estensione degli effetti della impugnazione, sono da considerarsi motivi estensibili nei confronti di imputati che versano in identiche situazioni, quelli che, investendo la esistenza stessa del reato, non possono essere considerati esclusivamente personali. Pertanto, qualora, dal testo della sentenza impugnata, si ricavi(a prescindere dalla formula adottata)che l'imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste o per la insufficienza o contradditorietà della prova sulla esistenza del fatto, l'omessa estensione in "bonam partem" degli effetti della decisione agli altri coimputati non appellanti può essere corretta dalla Cassazione. (Fattispecie, in tema di falsificazione di testamento olografo, nella quale, pur essendo stato l'unico ricorrente assolto, in appello, per non aver commesso il fatto, la Cassazione, rilevando che il giudice di merito aveva espresso dubbi in ordine alla stessa falsità dell'atto in contestazione, ha ritenuto che la assoluzione fosse stata, in realtà, pronunciata ai sensi del comma secondo dell'art 530 cod.proc.pen.; conseguentemente, la Corte ha deciso di estendere gli effetti della sentenza di appello anche agli imputati il cui appello era stato dichiarato inammissibile perché tardivo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 lett. L, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620 lett. L, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)