Sez. 5 - , Ordinanza n. 27822 del 31/10/2018 (Rv. 651541 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Misure clemenziali in tema di IVA - Contrasto con il diritto unionale - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, le misure con le quali lo Stato membro rinuncia ad una corretta applicazione e/o riscossione dell'IVA devono ritenersi incompatibili, anche rispetto alle sanzioni, con la disciplina comunitaria per contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, trattandosi di misure di carattere dissuasivo e repressivo, la cui funzione รจ quella di determinare il corretto adempimento di un obbligo nascente dal diritto europeo: ne deriva che deve essere disapplicato l'art. 9 bis della l. n. 289 del 2002 che consente la definizione dei rapporti fiscali escludendo le sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento dell'IVA.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/2001 num. 289 art. 9 bis, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)