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Sez. 5, Sentenza n. 20068 del 18/09/2009 (Rv. 609804 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Corte di Giustizia CE - Sentenza 17 luglio 2008, in causa C 132/06 - Artt. 7 ed 8 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 - Contrasto con gli artt. 2 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE - Sussistenza - Portata generale - Conseguenze - Definizione agevolata di controversie tributarie pendenti ex artt. 44 della legge n. 413 del 1991 - Disapplicazione.
Stato
decisa il 2009-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609804-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06 - secondo la quale la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi di cui agli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all' I.V.A., per avere previsto, con gli artt. 7 ed 8 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, così pregiudicando seriamente il corretto funzionamento del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto - ha una portata generale, estesa a qualsiasi misura nazionale, sia essa di carattere legislativo o amministrativo, con la quale lo Stato membro rinunci in modo generale o indiscriminato, all'accertamento e/o alla riscossione di tutto o parte dell'imposta dovuta, oltre che delle sanzioni per la relativa violazione, trattandosi di misure di carattere dissuasivo e repressivo, la cui funzione è quella di determinare il corretto adempimento di un obbligo nascente dal diritto comunitario. Tale incompatibilità riguarda, quindi, anche la cd. definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, prevista dall'art. 16 della legge n. 289 del 2002 e dagli artt. 44 e ss. della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la quale non si limita ad introdurre criteri che consentano una definizione transattiva delle liti fiscali pendenti, ma comporta una rinuncia dell'Amministrazione finanziaria, attraverso una misura generale limitata nel tempo, all'accertamento, rimesso al giudice tributario, sulla pretesa fiscale, con conseguente disapplicazione di tali norme ed inapplicabilità delle correlate misure di condono.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 44, Legge 30/12/2002 num. 289 art. 7 CORTE COST., Legge 30/12/2002 num. 289 art. 8 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)