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Sez. 4, Sentenza n. 2198 del 27/10/1965 Ud. (dep. 05/02/1966) Rv. 100446 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - COOPERAZIONE NEL DELITTO COLPOSO - SENTENZA - CONDANNA - PENA - DETERMINAZIONE DEI SINGOLI APPORTI CAUSALI - OBBLIGO.*
Stato
decisa il 1965-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100446-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - COOPERAZIONE NEL DELITTO COLPOSO - SENTENZA - CONDANNA - PENA - DETERMINAZIONE DEI SINGOLI APPORTI CAUSALI - OBBLIGO.*

Il giudice che pronunzia sentenza di condanna nei confronti di coimputati dello stesso reato colposo e tenuto a stabilire in termini aritmetici l'entita dei rispettivi apporti causali, non solo per le conseguenze di carattere civilistico che da tale statuizione possono derivare, ma anche perche egli ha l'Obbligo di determinare esattamente, agli effetti penali, le misure dell'illecito a ciascuno di essi attribuite.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 483, Cod. Pen. art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)