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Sez. 4, Sentenza n. 6348 del 23/04/1981 Ud. (dep. 27/06/1981) Rv. 149567 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - DI COIMPUTATI - OBBLIGO PER IL GIUDICE DI RIPARTIRE LE QUOTE DEL CONCORSO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149567-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - DI COIMPUTATI - OBBLIGO PER IL GIUDICE DI RIPARTIRE LE QUOTE DEL CONCORSO - CONDIZIONI.*

L'Obbligo del giudice di determinare percentualmente la efficienza causale delle singole condotte colpose sussiste, quando sia ravvisabile concorso di colpa di coimputati e vi sia stata Costituzione di parte civile. Tale accertamento è necessario ai fini della liquidazione del danno, anche se vi sia stata in Sede penale condanna generica al risarcimento dei danni con la conseguente possibilità dell'Azione di regresso, disciplinata dall'art. 2054 cod. civ., nei confronti del coimputato non coinvolto nella pretesa azionata nel giudizio penale dalla parte civile. (V. Mass. N. 146919/80; (V. Mass. N. 144680/80; (V. Mass. N. 133235/76; (Conf. Mass. N. 100446/66).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)