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Sez. 1, Sentenza n. 41347 del 15/10/2009 Cc. (dep. 27/10/2009) Rv. 245076 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Successiva condanna per delitto non colposo - Revoca del beneficio - Estensione.
Stato
decisa il 2009-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245076-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La revoca della detrazione di pena per liberazione anticipata prevista dall'art. 54, comma terzo, L. 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) per effetto di condanna per delitto non colposo commesso successivamente alla concessione del beneficio riguarda l'intero arco temporale di espiazione di pena giĆ  effettuata e non una sola parte della stessa, in quanto la citata disposizione fa riferimento ai semestri di pena scontata unicamente ai fini della determinazione della riduzione di pena da accordare per effetto della liberazione anticipata concessa.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)