Sez. 1, Sentenza n. 38332 del 05/06/2014 Cc. (dep. 18/09/2014) Rv. 260595 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Successiva grave condotta del condannato - Revoca del beneficio - Estensione a tutti i periodi pregressi già valutati positivamente - Legittimità - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La revoca della detrazione di pena per liberazione anticipata in conseguenza di una grave condotta del condannato successiva al beneficio ottenuto riguarda l'intero arco temporale di espiazione di pena già effettuata e non solo il semestre in cui detta condotta è stata posta in essere, in quanto l'art. 54, L. 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) fa riferimento ai semestri di pena scontata unicamente ai fini della determinazione della riduzione di pena da accordare per effetto della concessione del beneficio. (Fattispecie, nella quale al condannato, non rientrato in istituto da un permesso premio concessogli, venivano revocati complessivamente 405 giorni di liberazione anticipata).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)