Sez. 1, Sentenza n. 1681 del 27/10/1982 Ud. (dep. 25/02/1983) Rv. 157585 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REVOCA DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DEL BENEFICIO DELLA NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REVOCA DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DEL BENEFICIO DELLA NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - SUSSISTENZA.*
È illegittimo per violazione dell'art. 515 cod. proc. pen. la revoca da parte del giudice di appello del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, quando l'appellante sia il solo imputato e non abbia formulato alcuna istanza al riguardo. Come risulta anche dal combinato disposto dagli artt. 506 comma secondo e 509 comma terzo cod. proc. pen., la non menzione rientra tra i benefici che non possono essere revocati, in assenza di appello del P.m., salva l'ipotesi prevista dall'art. 590 cod. proc. pen. in Sede esecutiva. (Conf. Sez. IV 30 settembre 1964, vinci).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)