Sez. 3, Sentenza n. 2849 del 10/03/1992 (Rv. 476145 - 01)
Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - Eredi | Notificazione al chiamato all'eredità non in possesso dei beni ereditari - Presupposto - Precedente accettazione dell'eredità - Onere probatorio relativo - Incidenza sul creditore - Accettazione dell'eredità successiva alla proposizione dell'opposizione a precetto - Irrilevanza.
Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - Eredi
La facoltà del creditore di avvalersi del titolo esecutivo nei confronti dell'erede, ai sensi dell'art. 477 cod. proc. civ., e, quindi, di notificargli il titolo medesimo ed il precetto, postula, ove si tratti di chiamato all'eredità non in possesso dei beni ereditari, che lo stesso abbia in precedenza accettato l'eredità, espressamente o tacitamente, con onere della relativa prova, in caso di opposizione dell'intimato al precetto, a carico di detto creditore, mentre deve negarsi rilevanza, al fine indicato, ad un'accettazione dell'eredità sopravvenuta nel corso del giudizio d'opposizione, posto che la legittimità del precetto va riscontrata con riferimento all'epoca della sua intimazione, a prescindere da vicende successive, ancorché idonee a conferire retroattivamente efficacia al titolo esecutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 477, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)