Sez. 5 - , Sentenza n. 8053 del 29/03/2017 (Rv. 643603 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Presupposto dell’accettazione dell'eredità – Assenza – Partecipazione alla dichiarazione di successione – Insufficienza - Rinuncia alla eredità - Omessa denuncia rettificativa – Riparto dell’onere probatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
In materia tributaria, l’assunzione delle obbligazioni del "de cuius" richiede l’accettazione dell'eredità, essendo insufficiente la partecipazione alla denuncia di successione, sicché, seppure intervenuta tardivamente la rinuncia alla eredità ed omessa la rettifica della dichiarazione di successione, prevista dall’art. 28, comma 6, del d.lgs. n. 346 del 1990, l’assenza della pregressa accettazione esclude la legittimazione passiva per i debiti ereditari. Tuttavia la rinuncia tardiva, senza rettificazione della dichiarazione di successione, legittimando l’Amministrazione finanziaria a notificare l’atto impositivo, impone al contribuente la costituzione in giudizio e l’onere di provare la sua estraneità ai debiti ereditari tributari, gravando sulla parte pubblica la prova della decadenza dal diritto di esercizio di una valida rinuncia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 519, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 28 com. 6, DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)