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Sez. 3, Sentenza n. 2946 del 21/06/1989 (Rv. 463146 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA - PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELL'IMMOBILE DOPO LA CESSAZIONE DEL CONTRATTO PER LA SCADENZA DEI TERMINI - RAPPORTO DI MERO FATTO - INTIMAZIONE DI LICENZA PER FINITA LOCAZIONE - CESSAZIONE DEL PREDETTO RAPPORTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463146-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA - PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELL'IMMOBILE DOPO LA CESSAZIONE DEL CONTRATTO PER LA SCADENZA DEI TERMINI - RAPPORTO DI MERO FATTO - INTIMAZIONE DI LICENZA PER FINITA LOCAZIONE - CESSAZIONE DEL PREDETTO RAPPORTO - CONDIZIONI.*

In tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392, la permanenza del conduttore nell'immobile, dopo la cessazione del contratto per la scadenza dei termini stabiliti negli artt. 67 e 71, rispettivamente per i contratti soggetti e non soggetti a proroga, dà luogo ad un rapporto di mero fatto, che il locatore può fare cessare in ogni momento, intimando licenza per finita locazione, salvo il caso che nella persistente permanenza del conduttore nell'immobile, unitamente ad altre circostanze di fatto, il giudice ravvisi una rinnovazione tacita del contratto a norma dell'art. 1597, primo comma cod. civ., nel qual caso la nuova locazione rimane soggetta alla disciplina di cui agli artt. 27, 28 e 29 della citata legge n. 392 del 1978, e quindi ha durata di sei anni, con rinnovazione, alla prima scadenza, per altri sei anni, ove il locatore non eserciti la facoltà di diniego di rinnovazione per uno dei motivi di cui al citato art. 29.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)