Sez. 3, Sentenza n. 4171 del 12/04/1995 (Rv. 491756 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE | Cessazione del contratto per scadenza del termine - Permanenza del conduttore nell'immobile - Rapporto di mero fatto - Conseguenze - Limiti - Fattispecie.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE
In tema di locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392, la permanenza del conduttore nell'immobile, dopo la cessazione del contratto per la scadenza dei termini stabiliti negli artt. 67 e 71, rispettivamente per i contratti soggetti e non soggetti a proroga, dà luogo ad un rapporto di mero fatto, che il locatore può fare cessare in ogni momento, intimando licenza per finita locazione, salvo il caso che nella persistente permanenza del conduttore nell'immobile, unitamente ad altre circostanze di fatto, il giudice ravvisi una rinnovazione tacita del contratto a norma dell'art. 1597, primo comma, cod. civ. (nella specie i giudici di merito - con decisione confermata dalla S.C. - avevano ritenuto che in assenza di qualsiasi giustificazione del ritardo nell'iniziare l'azione di rilascio, l'aver consentito al conduttore il pacifico godimento dell'immobile per un periodo di quattordici mesi successivi alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme della legge 5 aprile 1985 n. 118 in materia di obbligatorio rinnovo dei contratti di locazione, costituisse comportamento idoneo a far presumere la tacita rinnovazione del contratto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)