Sez. U, Sentenza n. 933 del 26/03/1968 (Rv. 332295 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - D.L. N. 1501 DEL 1947 - APPLICABILITA - CONDIZIONI- RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ATTO TERMINATIVO - PROVVEDIMENTO DEL MINISTRO DEI LLPP - REVISIONE DEI PREZZI PATTUITA NEL CONCORSO DI DETERMINATE CONDIZIONI - DIRITTO SOGGETTIVO DEL CONTRAENTE IN FAVORE DEL QUALE SI SONO VERIFICATE LE CONDIZIONI PREDISPOSTE - TUTELABILITA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - D.L. N. 1501 DEL 1947 - APPLICABILITA - CONDIZIONI- RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ATTO TERMINATIVO - PROVVEDIMENTO DEL MINISTRO DEI LLPP - REVISIONE DEI PREZZI PATTUITA NEL CONCORSO DI DETERMINATE CONDIZIONI - DIRITTO SOGGETTIVO DEL CONTRAENTE IN FAVORE DEL QUALE SI SONO VERIFICATE LE CONDIZIONI PREDISPOSTE - TUTELABILITA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO.*
Le Disposizioni di cui al DL 6 dicembre 1947, n 1501, come ratificato dalla legge 9 maggio 1950, n.329, sono relative ai casi in cui, in materia di appalto di opera pubblica, la revisione dei prezzi, prevista o meno da apposita clausola, costituisce una mera facolta per la pubblica amministrazione in tali casi, il potere di revisione deve intendersi dettato a tutela di un pubblico interesse, soggetto a valutazione discrezionale da parte della pa, sicche la soluzione delle relative controversie resta affidata ad una procedura amministrativa che sfocia, come atto terminativo, in un provvedimento del ministro dei lavori pubblici. Poiche, pero, le citate Disposizioni prevedono espressamente la possibilita di patti contrari, contemplando la possibilita che l' amministrazione committente e l'appaltatore convengano contrattualmente, anche se si tratti di opera pubblica, che, nel concorso di predeterminate condizioni, l'una o l'altra parte possa pretendere la revisione dei prezzi inizialmente fissati, qualora risulti stipulato un patto del genere, la revisione dei prezzi eccede il limite di una facolta discrezionale unilaterale della pa, per tramutarsi in un vero e proprio diritto del soggetto (committente o appaltatore) a cui vantaggio si sono verificate le condizioni predisposte per la revisione in tale ipotesi, dato il carattere amministrativo del sopraddetto provvedimento emesso dal ministro dei lavori pubblici, a conclusione della procedura amministrativa di revisione dei prezzi, deve riconoscersi che, in aderenza ai principi, la tutela del diritto, convenzionalmente e validamente pattuito dalle parti, alla revisione di quei prezzi, appartiene direttamente al giudice ordinario.*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)