Sez. U, Sentenza n. 1179 del 09/03/1978 (Rv. 390537 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI - POSIZIONE SOGGETTIVA DELL'APPALTATORE - INTERESSE LEGITTIMO - LIMITI - COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'OPERA PUBBLICA DA PARTE DI UN PRIVATO CONCESSIONARIO - POSIZIONE SOGGETTIVA DELL'APPALTATORE - DIRITTO SOGGETTIVO - TUTELA - GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI - POSIZIONE SOGGETTIVA DELL'APPALTATORE - INTERESSE LEGITTIMO - LIMITI - COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'OPERA PUBBLICA DA PARTE DI UN PRIVATO CONCESSIONARIO - POSIZIONE SOGGETTIVA DELL'APPALTATORE - DIRITTO SOGGETTIVO - TUTELA - GIUDICE ORDINARIO.*
In tema di appalto di opera pubblica, il principio in base al quale la posizione soggettiva dell'appaltatore, correlata alla revisione dei prezzi contrattuali secondo la disciplina contenuta nel DLCPS 6 dicembre 1947 n 1501, ha natura di interesse legittimo (salvo diversa previsione convenzionale), in considerazione dei poteri discrezionali dell'amministrazione committente sul riconoscimento della revisione stessa, e, come tale, e tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, dopo l'esperimento del procedimento amministrativo previsto dagli artt 4 e segg del citato decreto, non trova applicazione nel caso in cui la veste di committente sia assunta da un soggetto privato, concessionario della costruzione e dell'Esercizio dell'opera (nella specie, autostrada), con la conseguenza che la posizione soggettiva dell'appaltatore, diretta al conseguimento della revisione medesima, ancorche fondata su clausola contrattuale che rinvii alla menzionata disciplina normativa, ha natura e carattere di diritto soggettivo, la cui tutela spetta al giudice ordinario. (V 1157/75, mass n 374597; (V 933/68, mass n 332295).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 3, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)