diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4477 del 19/10/1977 (Rv. 388089 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA E DIGNITA DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - RELATIVA NORMATIVA DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER MOTIVI DISCIPLINARI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388089-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA E DIGNITA DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - RELATIVA NORMATIVA DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER MOTIVI DISCIPLINARI - INAPPLICABILITA.*

Le Disposizioni dettate dall'art 7 della legge 20 maggio 1970, n 300 (statuto dei lavoratori), in tema di procedimento per l'adozione delle sanzioni disciplinari, non sono applicabili ai licenziamenti per motivi disciplinari, i quali rimangono assoggettati alla normativa di cui alla legge 15 luglio 1966 n 604. (Conf 2989/76, mass n 381761).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)