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Sez. L, Sentenza n. 2989 del 28/07/1976 (Rv. 381761 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA E DIGNITA DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI - STATUTO DEI LAVORATORI - INAPPLICABILITA - NORMATIVA DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - APPLICABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381761-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA E DIGNITA DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI - STATUTO DEI LAVORATORI - INAPPLICABILITA - NORMATIVA DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - APPLICABILITA - LIMITI.*

Le Disposizioni dettate dall'art 7 della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), in tema di procedimento per l'adozione delle sanzioni disciplinari, non sono applicabili ai licenziamenti per motivi disciplinari, i quali rimangono assoggettati alla normativa di cui alla legge 15 luglio 1966 n 604, salvo che i contratti collettivi prevedano procedure diverse e piu favorevoli per il lavoratore. (Conf 1632/76, mass n 0000000; (Conf 1553/76, mass n 380301; (Conf 1475/76, mass n 380205).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)