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Sez. 3 - , Sentenza n. 23097 del 08/05/2019 Ud. (dep. 24/05/2019) Rv. 276199 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Reato di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 512-bis cod. pen., già art. 12-quinquies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - Natura di reato a forma libera e istantaneo con effetti permanenti - Dolo specifico.
Stato
decisa il 2019-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276199-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (già previsto dall'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356 e ora dall'art. 512-bis cod. pen.) integra un'ipotesi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Cod. Pen. art. 512 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)