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Sez. 6, Sentenza n. 24657 del 27/05/2014 Cc. (dep. 11/06/2014) Rv. 262045 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Reato di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'articolo 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356 - Natura giuridica - Reato istantaneo con effetti permanenti - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262045-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa. (In applicazione del principio, S.C. ha annullato un'ordinanza applicativa di misura cautelare per il reato di cui all'art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, nella quale si assumeva che la finalità elusiva fosse sorta solo dopo la fittizia intestazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)