diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10480 del 03/05/2018 (Rv. 648064 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Indagini bancarie - Onere probatorio a carico del contribuente - Portata - Conseguenze - Motivazione analitica della decisione - Necessità.
Stato
decisa il 2018-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648064-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE

In tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione.

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Pres. 31/12/1992 num. 546 art. 36 com. 2 lett. 4, Costituzione art. 111 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)