Sez. 5, Sentenza n. 26111 del 30/12/2015 (Rv. 638173 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Accrediti e addebiti in conto corrente - Presunzione ex artt. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 32 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Prova contraria - Contenuto - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, riferiti all'attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all'interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, operando una riduzione "in via equitativa" dell'imponibile accertato in base alle movimentazioni bancarie non giustificate dal contribuente, aveva introdotto un elemento di determinazione non fondato su specifica prova contraria).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)