Sez. 1, Sentenza n. 7490 del 08/07/1983 Ud. (dep. 15/09/1983) Rv. 160213 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - TERMINE "ACQUISTO" - NOZIONE - EFFETTO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - TERMINE "ACQUISTO" - NOZIONE - EFFETTO.*
Il termine "acquisto", che figura nel testo dell'art. 648 cod. pen., non riguarda la proprietà del denaro o delle altre cose provenienti dal delitto, ma semplicemente il loro possesso e si riferisce a qualsiasi fatto giuridico che importi l'acquisizione di fatto di una cosa di origine illegittima, da parte dell'agente. Ne consegue che si configura la ricettazione nel caso di impossessamento da parte di un terzo di una cosa di origine furtiva abbandonata dal ladro. (V mass n 147965; (V mass n 116763).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)