Sez. 6, Sentenza n. 9955 del 23/01/2003 Ud. (dep. 04/03/2003) Rv. 223968 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Schede catastali - Atto redatto dal privato - Attestazione del pubblico ufficiale al momento della presentazione - Alterazione della attestazione - Reato di cui all'art. 476 comma 2 cod. pen. - Sussistenza.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
L'attestazione del pubblico ufficiale sulle schede catastali presentate dal privato in relazione alla data dell'avvenuto deposito e al loro contenuto costituisce atto pubblico facente fede fino a querela di falso, per cui integra gli estremi del reato di cui all'art. 476 comma 2 cod. pen. l'alterazione della data di deposito della scheda ovvero la sua sostituzione con altra di contenuto diverso (nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che le schede catastali, che nascono come scritture private redatte dall'interessato, acquistano natura di atto pubblico nel momento in cui vengono consegnate alla pubblica amministrazione che ne attesta l'avvenuto deposito e che ha il potere di controllarne la veridicità del contenuto attraverso idonei accertamenti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)