Sez. 6, Sentenza n. 31112 del 13/03/2025 Ud. (dep. 16/09/2025) Rv. 288621-01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Memoria difensiva - Falsa sottoscrizione del difensore apposta dall'operatore di cancelleria - Condotta commessa prima del deposito - Reato di falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui agli artt. 476 e 479 cod. pen., la condotta dell'addetto alla cancelleria che appone la firma apocrifa del difensore su scritti difensivi prima del deposito, trattandosi di atti di natura privata, rispetto ai quali può assumere rilievo, ai fini della configurabilità del falso in atto pubblico, solo la falsificazione successiva al loro deposito. (Vedi: Sez. U, n. 10929 del 1981, Rv. 151243-01; Sez. U, n. 544 del 1984, Rv. 162200-01; Sez. 6, n. 3002 del 1996, Rv. 204379-01).
Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 493, Cod. Civ. art. 2699
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)