Sez. 5, Sentenza n. 9135 del 03/05/2005 (Rv. 583459 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Aree fabbricabili - Regolamento comunale ex art. 59, comma primo, lettera g), d.lgs. n. 446 del 1997 - Determinazione periodica e per zone omogenee dei valori venali - Natura - Analogia di funzioni con i redditometri e gli studi di settore - Applicabilità a periodi anteriori alla loro emanazione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili, le norme del regolamento previsto dall'art. 59, comma primo, del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, adottato a norma del precedente art. 52, con il quale i comuni possono, tra l'altro, "determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune" (lettera g), possono essere legittimamente utilizzate dal giudice al fine di acquisire elementi di giudizio anche in relazione a periodi anteriori a quelli di emanazione del regolamento stesso, senza che ciò comporti alcuna applicazione retroattiva di norme, ma solo l'applicazione di un ragionamento presuntivo. Tali regolamenti non hanno infatti natura propriamente imperativa, ma svolgono funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, previsti dagli artt. 62-bis e 62-sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni "hominis", vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 59 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 bis, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies, Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST., Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)