Sez. L, Sentenza n. 1891 del 04/03/1997 (Rv. 502766 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Condizioni - Applicazione del contratto nazionale e degli accordi aziendali - Rilevanza - Disciplina di questi ultimi peggiorativa del primo - Esclusione - Accertamento conseguente - Criteri.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
L'onere dell'applicazione del contratto collettivo nazionale e degli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa, al quale è subordinato il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali previsto dall'art. 3 del D.L. 3 luglio 1986 n. 328 (convertito nella legge 31 luglio 1986 n. 440) può ritenersi adempiuto, nel caso di coesistenza di un contratto collettivo nazionale con un accordo aziendale operante per i dipendenti dell'impresa, ove la disciplina del medesimo non sia peggiorativa (per i lavoratori) di quella del contratto nazionale, cui la norma fa riferimento in via primaria. La relativa indagine impone la comparazione, su una base omogenea, del trattamento retributivo previsto dall'una e dall'altra pattuizione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/07/1986 num. 328 art. 3, Legge 31/07/1986 num. 440
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)