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Sez. 1, Sentenza n. 4334 del 28/06/1986 (Rv. 447099 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE DI UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE - POSSIBILITÀ DI BENEFICIARE DEL CONDONO TRIBUTARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447099-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE DI UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE - POSSIBILITÀ DI BENEFICIARE DEL CONDONO TRIBUTARIO - ESCLUSIONE.*

L'Estinzione del procedimento davanti alle commissioni tributarie, che la disposizione transitoria dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (riconosciuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 63 del 1977) prevede per effetto della mancata presentazione di tempestiva istanza di fissazione d'udienza dopo l'insediamento delle nuove commissioni, preclude al contribuente la possibilità di presentare ulteriore ricorso, e comporta, pertanto, che l'atto di accertamento, originariamente impugnato, diventa definitivo. Ne consegue che il contribuente medesimo, a causa di detta Estinzione, non può essere ammesso al beneficio del condono tributario di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1973 n. 823), difettandone il presupposto della non definitività dello accertamento. (V 3020/83, mass n 427941).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 44 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)